L’azione disciplinare è competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina, costituiti presso i Consigli Regionali dell’Ordine secondo le previsioni del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 aprile 2024 con delibera n.81.
Il procedimento disciplinare è volto ad accertare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Albo per le azioni o le omissioni che violino le norme di legge, gli obblighi per i professionisti che ne derivano, le disposizioni dell’Ordine professionale e del Codice Deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi che informano il procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Esso è normato ai sensi della L. 84/1993, del D.P.R. 169/2005, del D.P.R. 137/2012, del D.P.R. 445/200, e dal sopracitato Regolamento. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Procedura Civile.
Le comunicazioni inerenti qualunque procedimento disciplinare avvengono tramite Posta Elettronica Certificata. L’uso della raccomandata A/R, al pari di altre modalità di pari valenza legale, è applicabile per situazioni residuali e/o straordinarie.
La responsabilità disciplinare è accertata quando sono provate l’inosservanza parziale o totale dei doveri professionali stabiliti nel Codice Deontologico o in altre norme, anche se la condotta contestata non è intenzionale o è omissiva. La responsabilità sussiste anche quando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. La non conoscenza delle norme che, a qualunque livello, incidono sull’esercizio della professione, non esime dalla responsabilità disciplinare.
Il Consiglio Territoriale di Disciplina opera, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.P.R. 137/2012, attraverso i Collegi di Disciplina di cui all’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale.
Presso ogni Consiglio Regionale dell’Ordine è costituito un Consiglio di Disciplina, composto da un numero di membri pari a quello dei componenti il Consiglio dell’Ordine. Ciascun Consiglio di disciplina è formato da un numero variabile di Collegi, costituiti da tre membri, cui spetta in via esclusiva l’istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti.
Il Consiglio Territoriale di Disciplina si rinnova al rinnovarsi del corrispondente Consiglio Regionale dell’Ordine e rimane in carica fino alla seduta di insediamento dei nuovi componenti.
I componenti effettivi del Consiglio Territoriale di Disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio Regionale dell’Ordine, all’interno di un elenco predisposto dal Consiglio Regionale, composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri da designare. A questo scopo, entro 45 giorni dalla propria nomina, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine indice una ricerca di disponibilità a far parte del Consiglio Territoriale di Disciplina, che si deve concludere entro i 30 giorni successivi. Qualora le candidature pervenute non siano sufficienti a formare un elenco composto da nominativi in numero doppio rispetto ai consiglieri da designare, il Consiglio Regionale dell’Ordine procede d’ufficio a individuare, tra i propri iscritti, i nominativi mancanti.
Il procedimento disciplinare è articolato nelle seguenti fasi:
- fase preliminare all’apertura del procedimento;
- apertura del procedimento;
- fase istruttoria;
- udienze;
- decisione.
Il Collegio, una volta accertata la responsabilità disciplinare e tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale e, eventualmente, delle previsioni dell’art. 78 del Codice Deontologico, infligge all’iscritto all’Albo una delle seguenti sanzioni:
- ammonizione, un richiamo all’iscritto;
- censura, una dichiarazione di biasimo;
- sospensione dall’esercizio della professione fino ad un anno;
- radiazione dall’Albo.
Le segnalazioni al Consiglio Territoriale di Disciplina delle Marche vanno inviate esclusivamente all’indirizzo disciplina.ordiasmarche@pec.it utilizzando l’apposito modulo.
Consiglio Territoriale di Disciplina
L’attuale Consiglio Territoriale di Disciplina, per il quadriennio 2022-2025, è composto come di seguito riportato:
- Marinella Moroni: Presidente Consiglio Territoriale di Disciplina
- Ilenia Sabbatini: Consigliere ff. Presidente
Collegio n. 1 sezione A
- Elisabetta Ripari: Presidente – Effettivo
- Claudia Sciamanna: Segretaria – Effettivo
- Sabrina Bonanni: Componente – Effettivo
- Rita Ferro: Consigliere non assegnato
- Ilenia Sabbatini: Consigliere non assegnato, ff. Presidente
Collegio n. 1 sezione B
- Francesco Bora: Presidente – Effettivo
- Cecilia Messineo: Segretaria – Effettivo
- Pamela Marconi: Componente – Effettivo
Report Presidente CTD Marche
Report 2021-2025