Assistenti sociali

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Come esplicitato già nel preambolo del Codice Deontologico, l’assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto-riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione.
Per formazione continua si intende ogni attività organizzata e finalizzata al mantenimento e allo sviluppo delle competenze tecnico professionali del professionista assistente sociale, che attenga alle funzioni svolte e alle materie oggetto dell’esercizio professionale, secondo la normativa vigente, i valori e i principi della professione contenuti nel Codice Deontologico.
La formazione continua è un obbligo giuridico e deontologico, secondo le previsioni dell’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 e del Codice Deontologico degli Assistenti sociali.
La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.
Con delibera n. 200 del 22 ottobre 2022 il Consiglio Nazionale ha approvato il Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali per il triennio 2023-2025, in vigore dal 1° gennaio 2023.
La formazione continua, come meglio dettagliato all’art. 3, comma 4 del Regolamento per la formazione continua in vigore, può riguardare:

  • attività fruite: aggiornamento e formazione specifica finalizzati al mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali, che consistono nella frequenza a corsi, seminari, convegni e conferenze, anche in modalità e-learning;
  • attività svolte: formazione attiva attraverso l’impegno in processi di teorizzazione, riflessività, produzione di conoscenze e competenze inerenti l’esercizio della professione.

Si evidenzia che, con il nuovo regolamento, non è possibile richiedere l’accreditamento ex post per gli eventi. Questi, infatti, per il riconoscimento dei crediti legati alla loro frequenza devono essere accreditati dall’ente organizzatore ex ante al loro svolgimento, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dal Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali.
Si rimanda alla scheda n.1, allegata e parte integrante del Regolamento sopracitato, al fine di approfondire i crediti riconosciuti per le attività fruite e per quelle svolte e le relative modalità di accreditamento.

Obbligo formativo

Ogni professionista assistente sociale, per adempiere all’obbligo formativo, deve conseguire nel triennio n.60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia (crediti formativi deontologici).
Ciascun anno formativo coincide con quello solare.
I trienni formativi sono conteggiati progressivamente a partire dal 1° gennaio 2014 e costituiscono il riferimento per l’adempimento dell’obbligo da parte di tutti gli iscritti e per le attività di verifica dell’adempimento da parte dei Consigli dell’Ordine, ognuno per le proprie competenze.
Le attività di formazione continua sono scelte liberamente dai professionisti Assistenti sociali e, perché siano valide ai fini dell’adempimento dell’obbligo, devono essere realizzate da soggetti autorizzati o convenzionati con l’Ordine secondo le previsioni dell’art. 9 del Regolamento per la formazione continua in vigore. 
Perché sia accertato l’adempimento dell’obbligo formativo, il professionista assistente sociale dichiara le attività formative svolte inserendo i relativi dati nella propria area riservata. Perché siano considerati validi nel triennio di riferimento, i dati devono essere inseriti entro e non oltre il 31 marzo dell’anno seguente la conclusione del triennio.
I crediti maturati attraverso la partecipazione agli eventi accreditati ex ante, risulteranno direttamente registrati sull’area riservata del singolo professionista assistente sociale a cura dei soggetti erogatori. 
Si fa presente che in nessun caso possono essere trasferiti crediti da un triennio a quello successivo.
I singoli CROAS istituiscono una Commissione Consultiva per l’autorizzazione della formazione continua, di seguito Commissione CAFC, la quale opera nel rispetto del Regolamento per la formazione continua in vigore e si occupa della stipula di convenzioni con enti formativi nonché della valutazione dei crediti da attribuire alle attività formative. Inoltre, è la Commissione CAFC ad avere l’onere di verifica degli inadempimenti formativi e del relativo invio, per quanto di competenza, al Consiglio Territoriale di Disciplina.

La Formazione Continua per gli Assistenti Sociali neoiscritti

Come dettagliato all’art.3 comma 8 del Regolamento per la formazione continua in vigore, per i professionisti Assistenti sociali neoiscritti, il vincolo dell’assolvimento dell’obbligo formativo decorre a partire dall’anno solare successivo a quello di iscrizione.
Ciò significa che, ad esempio, laddove l’iscrizione è avvenuta nel corso del primo anno del triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire, a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione, una quota pari a 2/3 del totale dei crediti formativi obbligatori (n.40 crediti formativi, di cui almeno 10 crediti formativi deontologici) O ancora, se l’iscrizione è avvenuta nel corso del secondo anno del triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire, a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione, una quota corrispondente a 1/3 del totale dei crediti formativi obbligatori (n.20 crediti formativi, di cui almeno 5 crediti formativi deontologici).

Esoneri

Il Consiglio regionale può esonerare dallo svolgimento di una quota della formazione continua obbligatoria il proprio iscritto che ne abbia fatto istanza, valutata la sussistenza e la gravità di un impedimento a svolgere l’attività prescritta.
L’esonero deve essere richiesto esclusivamente dall’interessato e mediante la piattaforma web allo scopo predisposta dal Consiglio nazionale, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura del triennio formativo al quale si riferisce l’impedimento, pena l’inammissibilità dell’istanza.
Sono motivi di esonero parziale dalla formazione obbligatoria:

  • maternità/paternità, adozione/ affido per un periodo massimo di dodici mesi;
  • grave malattia o infortunio;
  • interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi;
  • interruzione dell’attività professionale per trasferimento all’estero per un periodo non inferiore a sei mesi;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Si rimanda alla scheda n.6, allegata e parte integrante del Regolamento sopracitato, al fine di approfondire la procedura e i riferimenti per il riconoscimento degli esoneri.
In generale, per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali attualmente in vigore e, in caso di necessità, si invita a contattare la segreteria dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche.
Inoltre, al fine di facilitare la consultazione e la comprensione del Regolamento, il CNOAS ha predisposto una scheda di sintesi dei contenuti e delle novità introdotte.
È possibile consultare la guida cliccando qui.
Per visionare gli eventi formativi accreditati ai fini della formazione continua per gli assistenti sociali è possibile consultare la sezione dedicata del sito.

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Ultimo aggiornamento: 18/02/2025, 18:10

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