L’Ordine degli Assistenti sociali è stato istituito con la Legge 23 marzo 1993, n.84, la quale afferma espressamente che la professione dell’assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, ferma restando la necessità di conseguire l’abilitazione e di iscrizione all’Albo.
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Le sezioni
Il DPR 328/2000 individua le specifiche attività professionali che possono essere svolte in base alla sezione dell’Albo in cui l’assistente sociale è iscritto.
Gli iscritti alla sezione A svolgono le seguenti attività, oltre a quelle previste per la sezione B:
- elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali; - direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel comparto delle politiche e dei servizi sociali;
- analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
- supervisione dell’attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali;
- ricerca sociale e di servizio sociale;
- attività didattico-formativa connessa alla programmazione e alla gestione delle politiche del servizio sociale.
Gli iscritti nella sezione B svolgono, invece:
- con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, attività in tutte le fasi dell’intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi, e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con gli enti del terzo settore;
- compiti di gestione e di collaborazione all’organizzazione e alla programmazione, nonché il coordinamento e la direzione di interventi specifici nell’ambito delle politiche e dei servizi sociali;
- attività didattico-formativa connessa al servizio sociale e la supervisione del tirocinio degli studenti nei corsi di laurea universitaria in Servizio Sociale;
- l’attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.
Sentenza TAR del Lazio 5631/2014
La sentenza n.5631/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha annullato il comma 1) dell’Art. 24 del D.P.R. 328/2001, secondo cui gli appartenenti all’ordine degli assistenti sociali al momento dell’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica erano da considerarsi iscritti nella sezione B dell’Albo.
L’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, in esecuzione della suddetta sentenza, ha provveduto ad esaminare le singole posizioni degli iscritti nella sezione B. Il Consiglio, nelle sedute del 8 aprile, 27 maggio e 20 luglio 2015, ha deliberato il passaggio nella sezione A dell’Albo di n. 408 iscritti.
L’elenco, qui consultabile, degli scritti alla sezione A è relativo esclusivamente all’anno 2015, al fine di permettere la verifica degli iscritti che che con la sentenza sopra riportata sono passati alla sezione A.